Art. 3.

      1. L'incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è assunto, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal procuratore nazionale antimafia. Dalla medesima data, nella legislazione vigente in materia, le parole: «procuratore nazionale antimafia» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo», e le parole: «Direzione nazionale antimafia» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».